MOZIONE
Data: 28/11/2014
Il Consiglio Comunale di Carrara
PREMESSO CHE:
- in data 24/4/2008 il giudice Bartolini, con sentenza ribadita il 30/9/08 in seduta collegiale, ha vietato il passaggio nel centro abitato dei mezzi che non siano transitati per l’impianto di lavaggio;
- con ordinanza n. 38/2012 il dirigente del settore ambiente ha ordinato il lavaggio esterno dei mezzi provenienti dai bacini marmiferi adibiti al trasporto delle merci quali terre, scaglie, “tout venant”, granulati, polveri e marmo in blocchi, attraverso l’impianto posto in loc. Canalie;
- con ordinanza n. 444p/2014 il dirigente della Polizia Municipale ha ordinato una modifica alla circolazione dei veicoli di peso complessivo superiore a 7,5 t;
VISTI:
- l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- la direttiva 2008/50/CE relativa alla “qualità dell'aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il Decreto Legislativo n. 155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- l’art. 15 – punto f) del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i. con il quale si fa divieto di gettare depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- l’art. 15 – punto g) del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i. con il quale si fa divieto di apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- l’Allegato V, parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che al punto 1.1 prevede: “Nei casi in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;
- la Legge regionale n. 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;
RICORDATO CHE:
- la polverosità, la rumorosità dei veicoli pesanti provenienti dalle cave sono ancora un problema lungi dall’esser risolto;
- la sicurezza lungo le strade percorse dai veicoli pesanti provenienti dalle cave non è garantita, dati i recenti incidenti che li hanno visti protagonisti;
DATO CHE:
- i veicoli di peso complessivo superiore a 7,5 t provenienti dal bacino di Torano e da quello di Campocecina transitano in ambito urbano non lavati, contravvenendo alle ordinanze di un giudice e del dirigente comunale all’ambiente;
- il sindaco, nella sua funzione di ufficiale di Governo, “vigila sulla sicurezza e l’ordine pubblico, adotta Ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo per l’incolumità dei cittadini, in caso di emergenza (traffico e/o inquinamento)”, rappresenta inoltre la massima autorità sanitaria;
INVITA
- il Sindaco e la Giunta, ad attivarsi per tutelare la salute e la sicurezza della popolazione coinvolta dal transito in ambito urbano dei veicoli di peso complessivo superiore a 7,5 t provenienti dalle cave (Ponte di Torano, via Torano, via Colonnata, via Carriona di Colonnata, v.le Potrignano, via Apuana, via Carriona, v.le XX Settembre) contingentando il transito dei camion;
- a collocare lungo il nuovo tragitto urbano dei camion del marmo idonee postazioni di misurazione dell’inquinamento acustico e da Polveri sottili e ultrasottili (PM10 e PM2,5).
Presenti n. 23 - Votanti n. 23
Voti Favorevoli n. 23 (unanimità)