Carrara 5 Stelle

MOZIONE

Data: 05/10/2016


IL CONSIGLIO COMUNALE DI CARRARA

PREMESSO CHE

- in data 30/3/2016 con atto n.136 la Giunta comunale deliberava i “Prezzi di mercato delle qualità e tipologie produttive dei materiali da taglio per usi ornamentali estratti nelle cave di marmo nei bacini marmiferi carraresi” per il biennio 2016-17;

- in data 31/3/2016 con atto n. 45 il direttore settore marmo – pianificazione, programmazione e controllo/urbanistica e suap determinava, cava per cava, l’entità del canone di concessione degli agri marmiferi e del contributo di estrazione per il biennio 2016-2017;

 

CONSIDERATO CHE

- l’art. 21) della Legge regionale n. 35 del 25/3/2015 stabilisce che:

1. Il comune adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi: omissis

c) sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

- l’art. 37) comma 1 lettera d) della medesima legge stabilisce che “Sono cause di decadenza:” (omissis) d) la mancata corresponsione del canone concessorio per un'annualità;”

- l’art. 6 lettera f) del regolamento comunale per la concessione degli agri marmiferi prevede che “II concessionario ha l'obbligo di tenere la cava in attività. Si considera inattiva la cava quando non sia stata lavorata con più operai per almeno otto mesi continui nel biennio… (omissis) Sui motivi dell'inattività e sulla loro rilevanza decide la Giunta Comunale”;

- l’art. 11 comma 2 lettera a) del medesimo regolamento stabilisce che “Il Comune dichiara la decadenza della concessione nei seguenti casi: a) per il mancato pagamento del canone riferito ad un'annualità;”

- l’art. 11 comma 3 recita “La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito da parte della Giunta comunale, da attuare entro tre mesi dalla notizia dell'inadempimento, con assegnazione, al concessionario, di un termine non inferiore a trenta giorni per le proprie controdeduzioni. Successivamente, previo esame di tali controdeduzioni, se presentate, sentita la Commissione di cui all'art. 3, la Giunta comunale formula la propria proposta al Consiglio comunale che assume la decisione definitiva con delibera che deve essere notificata al concessionario. Per l'esecuzione dei conseguenti adempimenti, deve essere assegnato al concessionario medesimo un termine, non inferiore a sessanta giorni decorrenti da tale notificazione;

- l’art. 11 comma 4. La Giunta comunale, ove ritenga possibile la prosecuzione del rapporto, può tuttavia proporre, in luogo della dichiarazione di decadenza, limitatamente ai casi indicati con le lettere e) ed f) del comma 2 l'irrogazione di una penale in somma compresa tra euro 40.000 ed euro 400.000. Anche indipendentemente dalla proposta di Giunta, il Consiglio comunale può avvalersi della facoltà di irrogare tale penale in luogo di pronunciare la decadenza. Ove la penale non sia corrisposta nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione, la decadenza è dichiarata senz'altro indugio;

 

 

CONSIDERATO CHE

- alla data di oggi, per le cave risultanti dall’elenco allegato alla presente, perdura da, o è perdurato per diversi anni, lo stato d’inattività;

- l’amministrazione comunale e la Giunta era, dunque, a conoscenza dello stato d’inattività delle suddette cave;

- in sede di Commissione marmo TUTTAVIA è emerso ANCHE che le cave risultanti dall’elenco allegato alla presente, da anni inattive, sono state autorizzate all’escavazione o sono in corso per esse procedimenti autorizzativi senza procedure di assegnazione a concorso pubblico come prevede la normativa nazionale, regionale e comunale;

 

POICHÈ

- l’art. 12) comma 1 del citato regolamento comunale prevede, infatti, che “La cava oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione, sarà nuovamente concessa, mediante esperimento di pubblica gara, con le modalità dell'appalto-concorso”.

- alla data odierna, NONOSTANTE l’amministrazione fosse a conoscenza dello stato di abbandono dei siti, nessuna proposta di decadenza è stata formulata dalla Giunta al Consiglio comunale.

 

RITENUTI

comunque, gli intestatari delle cave indicate nell’elenco allegato, decaduti da ogni diritto al possesso e alla detenzione di agri o porzioni di agri marmiferi relativi alle cave di cui all’allegato, sulla base di quanto disposto dalla Legge regionale e Regolamento;

 

PALESANDOSI

a nostro avviso, in base ai dati raccolti e confrontati, che si potrebbe configurare una consapevole omissione di atti d’ufficio sia da parte delle Giunte comunali sia da parte del dirigente preposto

 

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

IMPEGNA IL SINDACO

- ad attivare le corrette procedure amministrative di legge volte a far decadere gli intestatari relativi alle cave - di cui all’allegato - da ogni diritto al possesso e alla detenzione di agri o porzioni di agri marmiferi qualora sussistano i presupposti di legge [modifica al testo proposta dal cons. Martinelli];

- ad annullare nel caso [modifica al testo proposta dal cons. Martinelli] i procedimenti autorizzativi in corso e ad attivare anche per essi le procedure di decadenza;

- a adire la competente Procura della Repubblica per valutare se tali atti potrebbero configurare ipotesi di omissione di atti d’ufficio

- a riferire e a coinvolgere la commissione consiliare nell’analisi svolta [modifica al testo proposta dal cons. Martinelli]

 


Votazione dell'emendamento

Presenti n. 18 Votanti n. 18

Voti Favorevoli n. 6 (Martinelli, Bonni, De Pasquale, Menconi Laquidara e Bienaimè)

Voti Contrari n. 12 (Sindaco, Poletti, Crudeli, Corsi, Bottici, Buselli, Iardella, Pugnana, Conserva, Tonarelli, Isoppi e Giromella)

Astenuti n. 0

 

Votazione testo finale

Presenti n. 18 Votanti n. 18

Voti Favorevoli n. 6 (Martinelli, Bonni, De Pasquale, Menconi Laquidara e Bienaimè)

Voti Contrari n. 12 (Sindaco, Poletti, Crudeli, Corsi, Bottici, Buselli, Iardella, Pugnana, Conserva, Tonarelli, Isoppi e Giromella)

Astenuti n. 0

 

 

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