Carrara 5 Stelle

MOZIONE

Data: 19/12/2016


IL CONSIGLIO COMUNALE DI CARRARA

PREMESSO CHE

- in data 29/11/1995 sulla G.U. della Repubblica veniva pubblicata la sentenza n. 488/1995;

- in data 24/10/2016 la medesima Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 228/2016;

 

CONSIDERATO CHE

- nella sentenza n. 488/1995 la Consulta afferma che: “Una parte della legislazione estense è incompatibile con i principi fissati dalla legge dello Stato, e perciò non coordinabile con quest'ultima.” In particolare per quanto riguarda la “perpetuità della concessione” o “il divieto di alienazione della concessione o di cessione del suo esercizio senza l'autorizzazione dell'amministrazione concedente”;

- e ancora: “la disciplina delle cave nella legge mineraria del 1927, al pari di quella delle miniere, ha un'impronta schiettamente pubblicistica, direttamente ordinata a fini di utilità generale e comportante l'assoggettamento della coltivazione della cava alla vigilanza della pubblica amministrazione”;

- e inoltre: “L'art. 64 ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell'entrata in vigore dei detti regolamenti: ai Comuni di Massa e Carrara è attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia analoga a quella della legge - e quindi abilitato anche a incidere sui rapporti privati

- in funzione di un rinnovamento della disciplina della coltivazione delle cave in conformità della legge mineraria e nei limiti della legislazione regionale protettiva del territorio e dell'ambiente.”;

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- nella sentenza n. 228/2016 la medesima Corte afferma: “In base allo statuto (lo statuto albericiano del 1574, per intenderci) tutti gli agri marmiferi erano di proprietà delle antiche vicinanze, da chiunque fossero detenuti e utilizzati, e i detentori erano perciò tenuti al pagamento alle vicinanze dell’annuale livello. L’editto di Maria Teresa si limitava a cancellare l’obbligo del livello per le cave per le quali esso non fosse stato pagato da più di venti anni. Le cave così identificate vennero definite «beni estimati»;

- la suprema Corte fa poi una cronistoria delle vicende, o meglio delle inefficienze delle varie amministrazioni, che termina con le seguenti affermazioni: “Le vicende successive all’editto del 1751, dunque, sono segnate da una sequenza di plurisecolari inefficienze dell’amministrazione, che hanno impedito le verifiche e gli accertamenti necessari a porre ordine alla materia.”;

- sempre la suprema Corte (non il sottoscritto) afferma: “È un fatto che il Comune di Carrara non ha mai incluso i beni estimati tra quelli appartenenti al proprio patrimonio indisponibile; e che, quando, nel 1994, ha adottato il suo primo regolamento che, ai sensi della legge mineraria del 1927, poneva fine alla vigente legislazione estense, quei beni non sono stati trattati.”;

 

DATO CHE

- la suprema Corte boccia clamorosamente, non solo le antiche e le vecchie amministrazioni, ma anche gli operati delle amministrazioni “post regolamento del 1994” cioè Fazzi-Contigli stessa, Segnanini, Conti, Zubbani e Zubbani-bis che non si sono adoperate per INCLUDERE I BENI ESTIMATI TRA QUELLI APPARTENENTI AL PROPRIO PATRIMONIO INDISPONIBILE;

- la determina dirigenziale n. 45 del 31/3/2016, del “DIRETTORE SETTORE MARMO - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/URBANISTICA E SUAP” dott. Tonelli, all. B prevede una riduzione percentuale del canone concessorio sulla base della presenza dei cosiddetti ‘beni estimati’;

 

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

INVITA gli stessi colleghi CONSIGLIERI

- a deliberare la inclusione dei cosiddetti ‘beni estimati’ all’interno del patrimonio indisponibile comunale secondo quanto asserito dalla Consulta nelle succitate sentenze;

- a tener conto di tali indicazioni nella riscrittura del Regolamento Agri Marmiferi;

 

IMPEGNA IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE

- ad attivare le corrette procedure amministrative previste dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e sue modifiche e integrazioni;

- a far annullare la determina dirigenziale di cui sopra per sostituirla con una in linea col dettato della Consulta e conseguente delibera di Consiglio

 


Votazione

Presenti n. 18 Votanti n. 18

Voti Favorevoli n. 6 (Martinelli, Bonni, De Pasquale, Bienaimè, Menconi e Scattina)

Voti Contrari n. 12 (Ragoni, Zubbani, Poletti, Boggi, Crudeli, Boni, Bottici, Buselli, Pugnana, Bergitto, Giromella e Isoppi)

Astenuti n. 0

 

 

Carrara 5 Stelle nel Web

Meetup Carrara

 

 

Canale YouTube

 

Campagne

 

 

Woodstock 5 Stelle

 

Free Assange