Carrara 5 Stelle

MOZIONE

 

Data 27-11-2013

Oggetto: Odg inerente la proposta di ritiro in autotutela della delibera di Giunta n.487 del 18/10/2013

 

PREMESSO CHE

 

in data 18 Ottobre 2013 la Giunta comunale ha deliberato l’autorizzazione al “TRASFERIMENTO DIRITTI DI CONCESSIONE FOGLIO 47 MAPPALI 460, 458, 459, 461, 490, 491 SITI IN LOCALITA’ “GIOIA” BACINO DI COLONNATA DAI SIGG.RI MUTTINI MAURIZIO, MUTTINI PAOLO, MUTTINI ANNA ELENA E PINELLI BRUNELLA ALLA DITTA MPA MARMI PREGIATI APUANI S.R.L.”

 

PREMESSO INOLTRE CHE

 

-La richiesta dei sigg.ri Muttini Maurizio e Muttini Anna Elena di essere autorizzati a trasferire "la loro eventuale quota in concessione agro marmifero" descritto in catasto con il mappale 460 del Foglio 47 della superficie di mq. 33980, oltre piccole diroccate costruzioni in esso insistenti, nonchè del mappale ad uso ravaneto n. 363 e della costruzione diroccata insistente sul mappale 362, fa riferimento alla Sentenza n. 116/2011 del Tribunale di Massa, che è stata poi richiamata anche nella Delibera n. 487 del 18-10-2013; ma tale sentenza (peraltro non definitiva) ed impugnata davanti alla Corte di Appello, alla pag.5 (terz'ultimo capoverso) espressamente afferma che "il mappale 460 del FG47 ha natura di bene estimato....." Ed anche nel dispositivo finale della sentenza non specifica se tale mappale, il quale anche per le sue dimensioni costituisce l'essenza della cava, sia oggetto di concessione livellaria ovvero sia un bene estimato: di ciò ne è ben a conoscenza anche il Comune, che è parte in causa nel giudizio tutt'ora pendente davanti alla Corte di Appello di Genova. In realtà sul mappale 460, così come negli altri mappali oggetto della domanda Muttini, non risulta essere mai stata rilasciata alcuna Concessione comunale, tant'è che non vengono citati gli estremi, quindi i sigg.ri Muttini hanno chiesto l'autorizzazione a trasferire concessioni inesistenti e abnorme deve ritenersi la Delibera che ha autorizzato la cessione di un bene giuridico (concessione) inesistente. -È illogica la richiesta pervenuta all’Amministrazione comunale, visto che si chiede l’autorizzazione preventiva a trasferire diritti di concessione loro riconosciuti su 2 mappali 46/ 363 46/362 che sono considerati BE quindi proprietà privata dei richiedenti; -La raccomandata inviata dal Settore Marmo alla ditta Ricci Ugo e Sergio Srl in data 5/8/2013 per darne notizia ai sensi della legge 241/90 mediante comunicazione personale, la informa della richiesta di trasferimento dei mappali 460, 459, 461, 490 e 491 del FG47, mentre la richiesta originaria comprendeva anche il mappale 458/FG47 (e inoltre i mappali 363 e 362 del FG46); - Il mappale 460 del FG47 secondo il tribunale (pag.5 della sentenza citata) ha natura di proprietà privata, mentre dai dati fornitici dall’Ufficio marmo tale mappale risulta interamente Patrimonio indisponibile del Comune;

 

DATO CHE

 

-È falsa la premessa della delibera, in quanto la richiesta di autorizzazione preventiva a trasferire diritti di concessione loro riconosciuti, è soltanto dei sigg.ri Muttini Maurizio e Muttini Anna Elena e non anche di Muttini Paolo e Pinelli Brunella; -Pinelli Brunella è deceduta prima del 2012 quindi non può aver chiesto al Comune, con domanda presentata in data 25/06/2013 prot. n. 32360/700, l'autorizzazione preventiva a trasferire diritti di concessione; -La rinuncia alla sua quota da parte di Muttini Paolo, che da parte dei richiedenti Muttini Maurizio e Muttini Anna Elena è stata solo richiamata e non prodotta, si configura come un trasferimento tra vivi mai autorizzato dalla Giunta comunale ai sensi della lettera e) art.6 Regolamento REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AGRI MARMIFERI COMUNALI;

 

DATO INOLTRE CHE NELLE PREMESSE SI AFFERMA

 

-“RITENUTO di poter concedere l'autorizzazione al trasferimento richiesto, condizionato al rispetto integrale da parte della società acquirente di tutte le normative, anche regolamentari, di settore,” ecc. Si dà il caso che “società acquirente” presuppone una operazione di vendita/acquisto contravvenendo alla previsione della lettera e) dell’art.6 che prevede il “trasferimento” e non la “vendita” della Concessione; -“DATO ATTO altresì che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000”: affermazione alquanto discutibile, alla luce di quanto fin qui esposto, con tale delibera si andrebbe a riconoscere la intestazione gratuita (e quindi non onerosa) di diritti di concessione in capo all’acquirente MPA; -“ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Marmo Marco Tonelli in ordine alla regolarità tecnica”: è evidente che in questo atto la regolarità tecnica è in più parti assente;

 

CONSIDERATO CHE

 

-La delibera in oggetto, se esiste una concessione (che si ripete non c’è) andrebbe contro le previsioni della lettera a) art.6 “L'area concessa è indivisibile”, mentre qui si consente “l’acquisto” di 8 mappali su un totale di 11 costituenti l’intera concessione; -Va contro la lettera f) art.6 “II concessionario ha l'obbligo di tenere la cava in attività”, dato che i richiedenti non risultano aver mai adempiuto a tale obbligo; -È in contrasto con la normativa vigente in materia di affidamento di edifici di proprietà comunale, perché prevede l’autorizzazione al trasferimento di 5 piccole costruzioni, seppur diroccate; -Con questa delibera la Giunta tra le altre cose prevede “di riservarsi di adottare, nell’esercizio dei propri poteri regolamentari, atti idonei a modificare le disposizioni regolamentari vigenti sulla concessione degli agri marmiferi comunali”. Si dà atto che l’unico Organo che ha il potere di “modificare le disposizioni regolamentari vigenti sulla concessione degli agri marmiferi comunali” sia il Consiglio Comunale. È quindi evidente che questa delibera è priva di regolarità tecnica e lesiva dei poteri di questo consesso -Il titolo della delibera non corrisponde al contenuto, stante che il titolo parla di diritti di concessione mentre l'atto parla di "diritti di competenza"; -La delibera va a riconoscere e costituire di fatto diritti concessori inesistenti in capo ai Muttini; diritti che non sono stati riconosciuti neppure nella Sentenza n° 116/2011 (che si ripete, non definitiva) e che in ogni caso un Giudice Civile non potrebbe creare e se lo avesse fatto, il Comune dovrebbe disattendere un abnorme ed illegittimo provvedimento; si rischia in sostanza di costituire dei diritti concessori inesistenti in capo ai Muttini, diritti che non vengono riconosciuti, come già detto, neanche nelle sentenze citate;

 

Pertanto tutto ciò PREMESSO e CONSIDERATO

IMPEGNA LA GIUNTA

 

A ritirare immediatamente in autotutela la delibera in oggetto e la invita a prestare maggiore attenzione a tali aspetti della attività amministrativa del Comune.

 

Carrara 23/11/2013

 

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