Carrara 5 Stelle

Emergenza abitativa e sfratti

INTERROGAZIONE

Data: 26/04/2016

Oggetto: Emergenza abitativa e sfratti


Premessa la delicata, quanto critica situazione di emergenza abitativa che interessa il nostro Comune ed, in particolare, le gravi condizioni economico-sociali in cui versano numerose famiglie ospitate negli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

 

Vista la Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96 e ss.mm, recante la Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

 

Vista la Legge Regionale 31 marzo 2015, n. 41, recante modifiche alla Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96;

 

Considerato che all’odierno interrogante sono giunte molteplici e concordanti segnalazioni circa l’avvio, da parte di ERP Massa-Carrara e Comune di Carrara, di numerose procedure di decadenza dall’assegnazione degli alloggi per morosità di pagamento del canone e delle spese accessorie;

 

Considerato che la disciplina relativa alle situazioni di morosità ha subito un’importante opera di revisione a seguito dell’entrata in vigore della succitata L.R.T. n. 41/2015, la quale ha, solo per citare alcuni profili: variato ed aumentato (da due a sei) il numero di mesi di morosità oltre il quale scatta la decadenza dall’assegnazione e la risoluzione del contratto di locazione; variato la misura della penale dovuta dall’assegnatario moroso e modificato la base di calcolo di quest’ultima (dal “15% sulle somme dovute dopo venti giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento” allo “0,5 per cento del canone di locazione per ogni mese di ritardato pagamento”; modificato le fattispecie per le quali la morosità non è causa di risoluzione del contratto, né di decadenza dell’assegnazione, né comporta l’applicazione della penale (fattispecie di morosità c.d. incolpevole);

 

Si chiede al Sindaco e alla Giunta:

 

- Quanti sono, ad oggi, i casi di morosità (compresi quelli riconducibili alle fattispecie di morosità c.d. incolpevole) accertati dall’Ente gestore e/o dal Comune e per quanti di questi è stata attivata, ovvero si prevede verrà attivata, la procedura di decadenza dall’assegnazione e di risoluzione del contratto;

 

- Se, per i casi concreti di morosità sussumibili nelle fattispecie previste dall’art. 30, comma 4, L.R.T. 96/96 (morosità c.d. incolpevole), l’Ente gestore e/o il Comune hanno posto in essere i dovuti accertamenti, attivando ed interessando, considerata la delicatezza delle situazioni, i competenti Uffici dei Servizi Sociali e di ASL;

 

- Se il Comune, in tutti i casi di adozione di provvedimenti di decadenza dall’assegnazione, ha assicurato, nella sua effettività, il previo contradditorio con i soggetti destinatari di detti provvedimenti, così come disposto dall’art. 35, comma 4, L.R.T. 96/96;

 

- Se il Comune, considerate le intervenute modifiche alla normativa di cui in premessa, ha posto in essere tutti i dovuti controlli circa la corretta applicazione delle eventuali penali ed interessi legali applicati ai ritardati pagamenti.



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