Carrara 5 Stelle

ORDINE DEL GIORNO

Data: 14/09/2015


IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO

che il 20 novembre 1989 l’ONU ha approvato la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, ratificata dall’Italia con la Legge 176/1991; fino al 2006 il Codice Civile, in caso di divorzio o separazione dei coniugi, prevedeva per i figli minori l’affidamento in modo esclusivo ad uno dei genitori, in modo alternato o congiunto;

con la legge 54/2006 viene sancito il pieno diritto dei figli ad una centralità nell’ambito della definizione della separazione e/o del divorzio, e vengono formalmente affermati gli interessi dei minori con entrambe le figure genitoriali in uno spazio affettivo condiviso, introducendo il concetto di bigenitorialità, quale diritto soggettivo del minore di veder ugualmente coinvolti i genitori, anche se separati, in tutti i più significativi momenti della crescita;

 

CONSIDERATO

che con la stessa norma viene introdotto l’affido condiviso, e stabilito che tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti la vita dei figli, quali la salute, l’educazione, l’istruzione, siano assunte di comune accordo tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni dei figli, per tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità sia in pendenza di giudizio, di separazione o di divorzio, che successivamente alla conclusione dello stesso;

Richiamato l’art. 337 ter del Codice Civile, il quale sancisce che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”;

 

VALUTATO

che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori si configura come diritto soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra i genitori;

 

TENUTO CONTO

che con l’istituzione di un Registro Comunale sulla bigenitorialità si intende dare applicazione ai principi contenuti nella normativa internazionale e nazionale, mettendo i figli al centro della storia familiare, nonostante nella stessa siano intervenute distanze o conflittualità insanabili;

che l’istituzione del Registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel comune di Carrara; in questo modo, le istituzioni che si occupano del minore possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano i propri figli;

 

Visti l’art. 30 della Costituzione e l’art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Diritti del Minore);

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad istituire il Registro Comunale della Bigenitorialità.


Presenti n. 18 - Votanti n. 18

Voti Favorevoli n. 18 (unanimità)