Carrara 5 Stelle

Marciapiedi Via Menconi

INTERROGAZIONE

Data: 27/06/2016

Oggetto: Marciapiedi di Via Menconi ad Avenza


A seguito dei lavori eseguiti in Via Menconi ad Avenza;

vista la Determina" della Polizia Municipale N. 22 del 08 Aprile 2016 relativa all'apposizione dei parapedonali in cui si dichiara la notevole pericolosità dell'intero tratto di strada e quindi la necessità di tutelare i passanti,

l'interrogante chiede

1) Come mai le Opere Pubbliche di "Straordinaria Manutenzione" sono state eseguite senza rispettare i precetti del D.p.r.. 503 del 24 Luglio 1996 Art 3 :"Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso";

 

2) Com'è stato possibile redigere e deliberare un progetto pubblico non conforme al D.p.r 380 del 6 Giugno 2001 (Testo Unico Per L'Edilizia) che al art. 82 così dichiara "Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con D.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Norme che obbligano all'abbattimento delle barriere architettoniche e che prevedono che i percorsi pedonali (marciapiedi e camminamenti) anche se "ristrutturati" debbano avere una larghezza minima di 90 cm e che le Opere difformi vengano addirittura dichiarate "Inagibili" ;

 

3) Se gli organi competenti (nelle figure del progettista e del responsabile dei lavori) sono a conoscenza della responsabilità penale che grava su di loro ex D.p.r 380/1996: "Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate;

 

4) Come mai nella strettoia di via Menconi in cui è stato istituito con Ordinanza 030/2015 dalla Polizia Municipale un "senso unico alternato di marcia" con relativa segnaletica non è stato installato l'obbligatorio impianto semaforico permanente cosi' come previsto dall' art 110 del D.p.r. 492 del 16 Dicembre 1992 (Decreto attuazione Codice Stradale): "Nelle strettoie con il senso unico alternato ed i cui imbocchi distino più di 50 m, si deve porre in opera un impianto semaforico funzionante per l'intera giornata" . Si ricorda che l'ordinanza citata estende il senso unico alternato dal civico 48/A al 50/C per una lunghezza quindi di ben 94,59 mt. assai superiori ai 50 mt sopra ai quali scatta l'obbligo del semaforo;

 

5) Come mai non si sono potuti adeguare i percorsi pedonali portandoli a 90 cm , cosa che non ostacolerebbe il transito dei veicoli dal momento che nel tratto di strada su cui essi insistono vi è un "senso unico alternato di marcia" .



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