Carrara 5 Stelle

MOZIONE

Data: 26/01/2016


IL CONSIGLIO COMUNALE DI CARRARA


PRESO ATTO della documentazione presentata;

 

VISTI:

- L’art. 6 lettera b) del vigente Regolamento degli agri marmiferi: “La zona di naturale compluvio denominata "fossa" può essere usata dalle cave frontiste come area di stoccaggio delle scaglie di marmo e come zona di transito nei limiti e con le modalità previste dalla concessione e dai piani di coltivazione approvati. La sua manutenzione e la sua sicurezza fanno carico agli utenti”;

- L’art. 11 del medesimo regolamento comma 2 “Il Comune dichiara la decadenza della concessione nei seguenti casi: ( omissis) e) per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione; f) in caso di gravi inadempienze previste dalle leggi in materia della Regione Toscana”;

- L’art. 21 comma 1 lettera e) della L.R. n. 35 del 25/3/2015 stabilisce che “Il Comune adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione nei seguenti casi: ( omissis) e) qualora l’attività estrattiva determini situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni segnalate dai soggetti competenti”;

- L’art. 37 comma 1 lettera f) della L.R. n. 35 del 25/3/2015 stabilisce “il diniego dell’autorizzazione nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 19 o la decadenza della stessa ai sensi dell’articolo 21”;

 

CONSIDERATO CHE l’area in questione

- è un canale demaniale denominato Fossa del Lupo o Fossa del Serrone;

- fa parte delle aree contigue al parco delle Alpi Apuane, come risulta dalla “Descrizione del progetto”;

- è classificata come area a pericolosità geomorfologica elevata;

- nella Carta delle Unità Ecosistemiche rientra nel sistema boschivo;

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Secondo la determina n. 102 del 21/12/2012 del dirigente del settore marmo “Pronuncia di compatibilità ambientale” lo stoccaggio del detrito di lavorazione “deve essere effettuato in aree individuate dalla cartografia di progetto, nel rispetto dei volumi massimi e delle modalità operative utili ad evitare dilavamenti ad opera delle acque meteoriche e spolveramento ad opera dei venti, così come previsti da progetto”;

- La stessa determina stabilisce che “qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Comune assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate”;

- Altre prescrizioni sono contenute nella determinazione n. 9 del 17/7/2013 del direttore settore marmo;

- Nella “Descrizione del progetto” è previsto per le cave Canalbianco-Vasaro e Conca-Fossa del Lupo lo scarico dello stesso [detrito] all’interno della vecchia cava Fossa del Lupo, rispettando modalità e tempi di scarico che si andranno a definire con apposito documento coordinato tra le due Società gerenti i siti e la Società addetta al prelievo scaglie.

- L’area in oggetto nello “Studio di Impatto Ambientale del Progetto coordinato di coltivazione tra le Cave n. 24 Vasaro, n. 25 Canalbianco, n. 26 Fossa del Lupo e n. 33 Conca del bacino n. 2 di Torano” non risulta essere individuata come “area di stoccaggio” né come area di deposito, trattandosi del resto di un canale demaniale;

 

INVITA il Sindaco

- ad attivare le procedure previste dalla L.R. n. 35 del 25/3/2015 all’art. 21 com ma 2 (sospensione dell’autorizzazione) e successivi;

- ad attivare le procedure previste dalla L.R. n. 35 del 25/3/2015 all’art. 37 com ma 1 lettera f (decadenza della concessione)

il Sindaco e gli uffici a verificare puntualmente quanto sopra citato e a riferire al Consiglio e alle commissioni competenti sui provvedimenti da adottare [modifiche al testo concordate dopo che il cons. Pugnana ha chiesto una sospensione]


 

Votazione testo finale

Presenti n. 18 Votanti n. 18

Voti Favorevoli n. 18 (unanimità)