Carrara 5 Stelle

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MOZIONE

Data: 19/12/2016


IL CONSIGLIO COMUNALE DI CARRARA

PREMESSO CHE

- in data 29/11/1995 sulla G.U. della Repubblica veniva pubblicata la sentenza n. 488/1995;

- in data 24/10/2016 la medesima Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 228/2016;

 

CONSIDERATO CHE

- nella sentenza n. 488/1995 la Consulta afferma che: “Una parte della legislazione estense è incompatibile con i principi fissati dalla legge dello Stato, e perciò non coordinabile con quest'ultima.” In particolare per quanto riguarda la “perpetuità della concessione” o “il divieto di alienazione della concessione o di cessione del suo esercizio senza l'autorizzazione dell'amministrazione concedente”;

- e ancora: “la disciplina delle cave nella legge mineraria del 1927, al pari di quella delle miniere, ha un'impronta schiettamente pubblicistica, direttamente ordinata a fini di utilità generale e comportante l'assoggettamento della coltivazione della cava alla vigilanza della pubblica amministrazione”;

- e inoltre: “L'art. 64 ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell'entrata in vigore dei detti regolamenti: ai Comuni di Massa e Carrara è attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia analoga a quella della legge - e quindi abilitato anche a incidere sui rapporti privati

- in funzione di un rinnovamento della disciplina della coltivazione delle cave in conformità della legge mineraria e nei limiti della legislazione regionale protettiva del territorio e dell'ambiente.”;

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- nella sentenza n. 228/2016 la medesima Corte afferma: “In base allo statuto (lo statuto albericiano del 1574, per intenderci) tutti gli agri marmiferi erano di proprietà delle antiche vicinanze, da chiunque fossero detenuti e utilizzati, e i detentori erano perciò tenuti al pagamento alle vicinanze dell’annuale livello. L’editto di Maria Teresa si limitava a cancellare l’obbligo del livello per le cave per le quali esso non fosse stato pagato da più di venti anni. Le cave così identificate vennero definite «beni estimati»;

- la suprema Corte fa poi una cronistoria delle vicende, o meglio delle inefficienze delle varie amministrazioni, che termina con le seguenti affermazioni: “Le vicende successive all’editto del 1751, dunque, sono segnate da una sequenza di plurisecolari inefficienze dell’amministrazione, che hanno impedito le verifiche e gli accertamenti necessari a porre ordine alla materia.”;

- sempre la suprema Corte (non il sottoscritto) afferma: “È un fatto che il Comune di Carrara non ha mai incluso i beni estimati tra quelli appartenenti al proprio patrimonio indisponibile; e che, quando, nel 1994, ha adottato il suo primo regolamento che, ai sensi della legge mineraria del 1927, poneva fine alla vigente legislazione estense, quei beni non sono stati trattati.”;

 

DATO CHE

- la suprema Corte boccia clamorosamente, non solo le antiche e le vecchie amministrazioni, ma anche gli operati delle amministrazioni “post regolamento del 1994” cioè Fazzi-Contigli stessa, Segnanini, Conti, Zubbani e Zubbani-bis che non si sono adoperate per INCLUDERE I BENI ESTIMATI TRA QUELLI APPARTENENTI AL PROPRIO PATRIMONIO INDISPONIBILE;

- la determina dirigenziale n. 45 del 31/3/2016, del “DIRETTORE SETTORE MARMO - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/URBANISTICA E SUAP” dott. Tonelli, all. B prevede una riduzione percentuale del canone concessorio sulla base della presenza dei cosiddetti ‘beni estimati’;

 

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

INVITA gli stessi colleghi CONSIGLIERI

- a deliberare la inclusione dei cosiddetti ‘beni estimati’ all’interno del patrimonio indisponibile comunale secondo quanto asserito dalla Consulta nelle succitate sentenze;

- a tener conto di tali indicazioni nella riscrittura del Regolamento Agri Marmiferi;

 

IMPEGNA IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE

- ad attivare le corrette procedure amministrative previste dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e sue modifiche e integrazioni;

- a far annullare la determina dirigenziale di cui sopra per sostituirla con una in linea col dettato della Consulta e conseguente delibera di Consiglio

 


Votazione

Presenti n. 18 Votanti n. 18

Voti Favorevoli n. 6 (Martinelli, Bonni, De Pasquale, Bienaimè, Menconi e Scattina)

Voti Contrari n. 12 (Ragoni, Zubbani, Poletti, Boggi, Crudeli, Boni, Bottici, Buselli, Pugnana, Bergitto, Giromella e Isoppi)

Astenuti n. 0

 

 

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MOZIONE

Data: 19/12/2016


IL CONSIGLIO COMUNALE DI CARRARA

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 22/1/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio…”, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione repubblicana, si pone come finalità “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale” che concorre “a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.”

- tale compito è affidato, tra gli altri, alle Regioni e ai Comuni che “assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.”

- Inoltre “Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.”

 

DATO CHE

- Ai sensi della succitata normativa (art. 2 c.2) “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.”

- L’art. 3 c. 1 specifica che “La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.”

- L’art. 6 c. 1 stabilisce che “La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.”

 

CONSIDERATO CHE

- L’art. 29 c. 1 specifica che “La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.”

- L’art. 29 c. 3 specifica che “Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.”

- L’art. 29 c. 4 specifica che “Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.”

 

INVITA il Sindaco e la Giunta

- ad attivarsi per realizzare concretamente la tutela delle vie di lizza presenti sul territorio comunale, in particolare quelle ricadenti all’interno del perimetro del Parco regionale delle Alpi Apuane;

- a evitare usi impropri delle vie di lizza rimanenti, in modo da preservare tali “testimonianze aventi valore di civiltà”;

- a valorizzare tali testimonianze come monumento ai lizzatori che su quei percorsi mettevano quotidianamente a repentaglio la loro vita.”

 


Votazione

Presenti n. 19 Votanti n. 19

Voti Favorevoli n. 7 (Martinelli, Bonni, De Pasquale, Laquidara, Bienaimè, Menconi e Scattina)

Voti Contrari n. 12 (Ragoni, Zubbani, Poletti, Crudeli, Boni, Bottici, Buselli, Conserva, Pugnana, Bergitto, Giromella e Isoppi)

Astenuti n. 0

 

 

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MOZIONE

Data: 28/10/2016


IL CONSIGLIO COMUNALE DI CARRARA

PREMESSO CHE

- la legge regionale 35/2015 disponeva, all’art. 32 comma 2, quest’ultimo dichiarato incostituzionale dalla Suprema Corte, che il Comune di Carrara effettuasse la ricognizione dei cosiddetti “beni estimati” entro il 31/10/2016;

- in data 24/10/2016, in sede di Commissione Marmo il dirigente del settore affermava che tale ricognizione è completata per la parte relativa alle cave in attività;

 

DATO CHE

- La Suprema Corte, nella sentenza n. 228 pubblicata in data 24/10/2016, afferma, testualmente: “Il Comune distinse le cave in tre diverse tipologie – cave in concessione, concordate e contestate – ma non si attivò presso i possessori affinché chiedessero il rilascio delle concessioni, né avviò le procedure per regolarizzare i mappali contestati.”;

- E ancora: “Le vicende successive all’editto del 1751, dunque, sono segnate da una sequenza di plurisecolari inefficienze dell’amministrazione, che hanno impedito le verifiche e gli accertamenti necessari a porre ordine alla materia.”;

- E, se non fosse ancora abbastanza: “E’ un fatto che il Comune di Carrara non ha mai incluso i beni estimati tra quelli appartenenti al proprio patrimonio indisponibile; e che, quando, nel 1994, ha adottato il suo primo regolamento che, ai sensi della legge mineraria del 1927, poneva fine alla vigente legislazione estense, quei beni non sono stati trattati.”;

 

CONSIDERATO CHE

- Vista la denuncia al Consiglio Comunale dei revisori contabili che hanno rilevato superficialità e inefficienza da parte dell’amministrazione comunale nella riscossione dei proventi derivanti dal settore lapideo;

- in data 2/2/2009 il qui presente sindaco Zubbani Angelo sottoscriveva, con l’Associazione degli Industriali di Massa Carrara, la Confartigianato di Massa Carrara, la CNA di Massa Carrara, l’API di Massa Carrara e la Lega delle Cooperative di Massa Carrara, un “PROTOCOLLO D’INTESA” in cui si “conviene e si stipula quanto segue quale parte integrante del richiamato accordo del 28 febbraio 2008” omissis “Le parti danno anche atto che, trattandosi di concessione di agri marmiferi comunali, il relativo atto non riguarda i cosiddetti beni estimati, per i quali rinviano a quanto integralmente riportato nel punto 3 dell’Accordo sulla Determinazione degli Oneri che gravano sul settore Marmo del Comune di Carrara

– Integrazioni – stipulato in data 25 Novembre 2004.”;

- Con delibera n. 45 del 2012 il qui presente sindaco Zubbani Angelo giurava, di fronte a questo consesso, così come avvenuto per la precedente consigliatura (n. 45/2007), “di osservare lealmente la Costituzione Italiana”;

- Pertanto gli amministratori che si sono succeduti alla sindaca Fazzi Contigli, secondo noi, potrebbero rientrare in una delle seguenti categorie, per dirla con una celebre frase del governatore della Toscana: «Ladri, incompetenti o complici» e pertanto è meglio che se ne vadano a casa il prima possibile;

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Sono attualmente pendenti presso il tribunale di Massa numerosi ricorsi in materia di proprietà degli agri marmiferi;

- E’ ovvio prevedere che, a seguito della citata sentenza della Consulta, i ricorsi aumenteranno esponenzialmente nei prossimi mesi;

 

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

IMPEGNA IL SINDACO

- A far completare la ricognizione anche per le cave inattive;

- A rendere di dominio pubblico, attraverso la sezione “Trasparenza” del sito istituzionale comunale, i risultati di tale ricognizione

 


Votazione

Presenti n. 19 Votanti n. 19

Voti Favorevoli n. 6 (Martinelli, Bonni, De Pasquale, Bienaimè, Menconi e Scattina)

Voti Contrari n. 13 (Ragoni, Poletti, Crudeli, Boni, Corsi, Bottici, Buselli, Iardella, Conserva, Tonarelli, Bergitto, Isoppi e Giromella)

Astenuti n. 0

 

 

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