Carrara 5 Stelle

MOZIONE

 

Data 26-11-2013

Oggetto: Gestione dei rifiuti urbani nell'ATO Costa e privatizzazione della New Co Reti Ambiente Spa

 

PREMESSO CHE

 

1. ai sensi della Legge Regionale 69/2011 è istituita, per l'ambito territoriale ottimale Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (d'ora in poi Autorità ATO Costa), ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento;

 

2. ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del D.lgs. 152/2006 sono trasferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'apposita Autorità di servizio;

 

3. l'Autorità ATO Costa svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio;

 

4. all'interno dell'Assemblea organo di ATO Costa, composta da tutti i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale, il comune di Carrara ha la quota di partecipazione fissata al 3,47%;

 

5. è stata costituita, in data 16 dicembre 2011, la società Reti Ambiente Spa, per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale “Toscana Costa”;

 

6. il comune di Carrara ha sottoscritto quote di Capitale Sociale nella società Reti Ambiente Spa

 

7. in data 19 settembre 2013 è stato presentato il Piano Regionale dei Rifiuti;

 

8. a tutt’oggi non è stato approvato, nemmeno in via parziale, il piano interprovinciale dei rifiuti, documento tecnico nel quale sono fissati gli scenari di pianificazione relativi alla gestione dei rifiuti urbani nell'ATO Costa;

 

9. il termine per la gara di privatizzazione di Reti Ambiente Spa per una quota pari al 45% è stato derogato dalla Regione Toscana dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013; 1 di 5

 

10.il pregresso Piano Straordinario dell'ATO Costa predisposto ai sensi degli artt. 27 e 29 della L.R. 61/07, è stato approvato dalla Regione nel 2009. Predetto piano, rivisto nel 2011 e sottoposto ad una Nota di revisione nel 2013, non è altro che la sommatoria di vecchi piani provinciali di fine anni 90; 11.Il Piano Straordinario, non sostituisce e non può sostituire il piano interprovinciale mai approvato;

 

12.proponendo questo piano in luogo di quello interprovinciale ai comuni riuniti nell'assemblea dell’ATO, con evidente forzatura, si vuole procedere comunque all’avvio della procedura di individuazione e di affidamento dei servizi al socio privato;

 

VISTA

 

1. la diffida stragiudiziale inviata a tutti i membri del Consiglio Direttivo dell'Autorità ATO Costa, a firma della Rete Ambientale Versilia, Comitato “Non bruciamoci Pisa”, Comitato “No inceneritore verso rifiuti zero Livorno” e WWF sezione di Lucca (documento in allegato), contenente una disamina puntuale dei punti critici della pianificazione proposta e la messa in discussione della legittimità stessa della citata Nota di revisione al piano straordinario;

 

2. la disastrosa esperienza di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani con incenerimento del Rifiuto Urbano Residuo sotto forma di combustibile,

 

3. la disastrosa esperienza della società GAIA, gestore del servizio idrico per il nostro comune, società per azioni, più volte ricapitalizzata a spese dei cittadini e che, di fatto, se pur a capitale totalmente pubblico, era stato tentato il processo di privatizzazione. E in proposito, considerata le istanze provenienti dai movimenti per l’acqua pubblica per la trasformazione di detta azienda in società consortile, che non persegua lucro e che non si presti a privatizzazioni;

 

VISTO CHE

 

1. il Piano Straordinario rivisto e ora proposto in sostituzione del piano interprovinciale, assume dunque in modo del tutto incongruo ed illegittimo, il mancato raggiungimento delle quote percentuali minime di raccolta differenziata, imposte per legge, prorogando queste ultime all'anno 2020;

 

2. la dilazione degli obiettivi di raccolta differenziata costituisce quindi un atto del tutto arbitrario nei confronti del dettato normativo, esponendo chi vi aderisce alle sanzioni del D.lgs. 152/2006, articolo 205 comma 3;

 

3. il Piano Straordinario, in contrasto con gli stessi dati forniti dalla Regione Toscana, introduce l'aumento percentuale della produzione di rifiuti non differenziati da destinare agli impianti, con notevoli aumenti dei costi di gestione;

 

CONSIDERATE

 

le contestazioni tecnico-giuridiche giunte da più parti alla proposta del direttore dell'Autorità in oggetto per rendere esecutiva la gara per l'individuazione del socio privato di Reti AMBIENTE, i cui guadagni verranno caricati in tariffa a carico dei contribuenti;

 

CONSIDERATO CHE

 

1. la previsione dell'affidamento alla futura società mista Reti Ambiente Spa, si basa su un obbligo stabilito da una norma abrogata a “furor di popolo” con il referendum contro l’affidamento ai privati di servizi di rilevanza economica pubblica, quali sono l’acqua e i rifiuti. Esito che la norma regionale e le decisioni di codesta Autorità ritengono evidentemente di non dover recepire;

 

2. l'ingresso del socio privato in Reti Ambiente, è in effetti legato al potenziamento e alla riattivazione degli impianti di incenerimento attualmente presenti sul territorio dell'ATO e alla loro gestione, con una spesa iniziale (esclusa quindi la gestione) di oltre 100 milioni di euro che potrebbero invece essere utilizzati per potenziare le raccolte differenziate e le altre pratiche virtuose nei Comuni;

 

3. in Reti Ambiente Spa, l’ingresso del capitale privato deve ancora avvenire;

 

4.il Piano straordinario che dovrebbe quindi essere messo a bando si rileva completamente inadeguato rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, poiché non risponde in alcun modo alle priorità ivi contenute e riassunte nella ormai nota gerarchia: a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, e) smaltimento. Che questa gerarchia è stata ulteriormente rafforzata dal Parlamento Europeo, tramite la recente Relazione per la revisione del programma d'azione in materia di ambiente, tra cui spicca l'introduzione del divieto d’incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati;

 

VALUTATO CHE

 

1. le indicazioni del piano straordinario risultano in contrasto con le buone pratiche richieste e normate dalla Comunità Europea e dalle leggi nazionali;

 

2. tutti i Comuni dell’Ambito, saranno costretti, “per contratto”, ad alimentare con i loro rifiuti indifferenziati gli impianti di incenerimento che si intende potenziare, con evidente aggravio di costi e perdita di importanti risorse economiche indispensabili per incrementare la raccolta differenziata e svolgere le azioni di prevenzione e riduzione dei rifiuti imposte per legge;

 

3. una volta avviata e terminata la gara con il potenziamento di cui sopra, i Comuni non potranno più recedere ed il socio privato, finanziante l'intervento dovrà a causa, del citato sistema del vuoto per pieno, necessariamente essere remunerato, anche nel caso che non venisse conferito agli impianti il rifiuto indifferenziato o il combustibile da esso derivato;

 

RICORDATO CHE

 

1. allo stato attuale la legislazione non obbliga più la partecipazione del privato nelle società di gestione dei servizi pubblici locali e anzi impone che il soggetto pubblico (nel nostro caso l'Autorità) ne motivi l'eventuale ingresso, se gestito l’intero ciclo integrato con la veste giuridica di una Spa mista ciò è destinato a cozzare contro una complessità di situazioni territoriali profondamente diverse tra i 105 comuni che costituiscono l’ATO Costa;

 

2. la modalità operativa proposta per Reti Ambiente Spa, comporterebbe la liquidazione (estremamente onerosa) del partner privato presente nelle diverse società miste che operano sul territorio, con i relativi debiti contratti che sarebbero compensati ponendoli in tariffa e quindi a carico degli utenti, fino alla copertura di tutti gli oneri pregressi;

 

3. il perimetro di gara è stato modificato a seguito dell’uscita di sei comuni della Val di Cornia 4. vi è una non trascurabile discrepanza tra i comuni che aderiscono all’autorità Toscana nord e quelli che hanno sottoscritto il capitale di Reti Ambiente Spa.

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, RICORDATO E VALUTATO IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 

1. a chiedere nelle sedi competenti una immediata proroga del bando di gara e assieme agli altri Comuni interessati, chieda l'immediata apertura di un tavolo tecnico finalizzato a modificare la pianificazione vigente con l'obiettivo di ricondurla nel solco della normativa Comunitaria e nazionale, nel rispetto della gerarchia gestionale che privilegia la riduzione, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti urbani, senza aggravio di spesa per le casse comunali né per la tariffa posta in carico agli utenti.

 

2. ad opporsi con ogni mezzo legale, nelle sedi competenti, alla prosecuzione della procedura di gara per l’individuazione del socio privato della New Co Reti Ambiente Spa, invitando formalmente e da subito anche le altre amministrazioni comunali e provinciali a fare altrettanto;

 

3. a far si che la New Co Reti Ambiente Spa venga trasformata in un’azienda speciale consortile, senza fini di lucro e priva di prospettive di privatizzazione;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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